LE NOVE SOCIE FONDATRICI

Statuto

Art. 1 – Denominazione, sede

È costituita l’Associazione denominata “ALKEMILLA”, di seguito chiamata per brevità anche Associazione, con sede legale nel Comune di Egna (BZ), Val di Fiemme 5. Il cambiamento di sede nell’ambito del Comune non comporta modifiche statutarie. Ai sensi del d. lgs  117/17, dopo l’avvenuta iscrizione al registro provinciale e la successiva trasmigrazione nella sezione “associazioni di promozione sociale” del Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione diventerà “Alkemilla APS”. 

Art. 2 – Descrizione

L’Associazione non è riconosciuta, è apartitica e apolitica. La sua durata è illimitata. Può essere sciolta anticipatamente solo con delibera dell’assemblea straordinaria.

È senza scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell’associazione deve essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni.

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 3 – Finalità

Lo scopo sociale dell’Associazione è l’inclusione sociale e lavorativa delle nuove cittadine e richiedenti asilo nel contesto locale.

L’associazione intende promuovere questo scopo tramite la conduzione di un laboratorio di attività manuali, come il cucito, in cui favorire soprattutto l’incontro, lo scambio culturale tra donne di diverse provenienze e l’apprendimento delle lingue locali.

Verranno inoltre sviluppate:

a) la promozione e realizzazione di iniziative e attività volte alla formazione, all’orientamento e al sostegno delle donne e delle loro famiglie, al fine di favorirne l’inserimento sociale e lavorativo, 

b) la sensibilizzazione a una gestione più sostenibile delle risorse e a una maggiore consapevolezza ambientale.

Art. 4 – Attività

L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle socie. 

In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo alle proprie socie.

Tra quelle indicate all’articolo 5 , comma 1 del D.lgs 117/2017, l’associazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale:

“d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;”

“i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;”

“r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti”.

Queste attività di interesse generale si concretizzano ad esempio attraverso: 

a) corsi mirati alla realizzazione di un manufatto o all’apprendimento di un’abilità manuale e creativa specifica o incontri liberi in cui riparare capi personali, realizzare manufatti, imparare una tecnica o mettere a disposizione le proprie competenze manuali, svolti in lingua italiana o tedesca in presenza di una docente attenta agli aspetti linguistici e all’interazione culturale;

b) interventi e attività finalizzati all’apprendimento linguistico;

c) organizzazione di iniziative e partecipazione a eventi volti a promuovere la socializzazione, l’integrazione sociale e/o l’autofinanziamento;

d) adesione ad organismi di cui condivide gli scopi e collaborazione con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali;

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’Associazione svolge le sue attività in favore dei propri associati, dei loro familiari e/o di terzi.

Art. 5 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo

b) contributi di partecipazione delle associate a corsi o altre attività dell’Associazione,

c) erogazioni liberali finanziarie e materiali da parte di associati e di terzi,

d) contributi e sovvenzioni pubbliche, dell’UE e di organismi internazionali,

e) contributi e sovvenzioni da parte di enti associativi, imprese e privati,

f) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati,

g) proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e in ogni caso finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) attività diverse, di cui al penultimo comma dell’articolo precedente del presente Statuto;

i) raccolte pubbliche di fondi nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 6 – Ammissione, diritti e doveri delle socie

Possono presentare domanda scritta di ammissione all’Associazione tutte le donne (senza alcuna distinzione di provenienza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto e vogliono partecipare alle attività sociali. 

L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro soci entro un massimo di 60 giorni.

L’eventuale rigetto della domanda deve essere motivato.

Le socie hanno diritto immediato di voto e sono eleggibili alle cariche sociali entro 60 giorni dalla loro annotazione nel libro soci; la loro qualifica di socie è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale, da versare entro 30 giorni dall’annotazione nel libro sociale.

Tutte le socie hanno diritto di frequentare i locali e le strutture sociali e di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, secondo le modalità stabilite dagli appositi regolamenti dell’Associazione.

Le socie hanno altresì il diritto di consultare i libri sociali entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Le socie hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e il principio della democrazia interna, corrispondere le quote associative. Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

La qualità di socia è personale e non trasmissibile. Non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, esclusione e decesso.

Le dimissioni da socia devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle decisioni degli organi associativi, per morosità, per comportamenti che provocano danni materiali o compromettono l’immagine dell’Associazione.

La perdita della qualità di socia non dà diritto alla restituzione dei contributi versati.

Art. 7 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea Generale delle socie – ordinaria e straordinaria, la Presidente e la Vicepresidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori (se istituito) e l’organo di controllo (se istituito).

Tutti le componenti degli organi sociali svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito.

Art. 8 –Presidente e Vicepresidente

La Presidente è la rappresentante legale dell’Associazione. Viene eletta dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ogni 2 anni. Con la stessa procedura viene nominata la Vicepresidente, che in caso di assenza o impedimento della Presidente, ne assume i compiti. 

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) a un massimo di nove (9) Consigliere, socie dell’Associazione che non ricoprano la medesima carica in associazioni di analoga natura. Il numero preciso viene definito dall’Assemblea Generale prima di eleggere il Consiglio Direttivo.

Resta in carica per due anni e i suoi membri sono rieleggibili. 

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina la Presidente, la Vicepresidente, la Segretaria e la Tesoriera. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda una Consigliera.

Le riunioni sono valide in presenza di almeno la metà dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza.

In caso di dimissioni di una componente del Consiglio Direttivo, subentra al suo posto la prima delle non elette.

Art. 10 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo, organo esecutivo e gestionale dell’Associazione, compete:

a) curare il raggiungimento dello scopo sociale attraverso l’ordinaria amministrazione;

b) fissare le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle Straordinarie;

c) attuare le decisioni dell’Assemblea;

d) deliberare sulle domande di ammissione e di esclusione delle socie;

e) fissare le quote associative annue;

f) predisporre il rendiconto economico preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea;

g) riferire sull’attività svolta e su quella in programma;

h) designare eventuali collaboratori predisposti alle varie attività sociali;

i) stilare e approvare i regolamenti interni da sottoporre alla successiva approvazione dell’Assemblea;

j) decidere di riconoscere un rimborso per spese effettivamente sostenute in ragione dello svolgimento di compiti particolari. 

k) espletare ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 11 - Assemblea Generale delle socie

L’Assemblea Generale delle socie è composta da tutte le socie maggiorenni in regola con il versamento della quota annuale ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’assemblea viene convocata dalla Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

Sia l’Assemblea Ordinaria sia quella Straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza delle socie. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle socie presenti.

Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per tutte le socie. 

A ciascuna socia spetta un solo voto. Ogni socia potrà rappresentare al massimo altre tre socie. 

Tutte le socie dell’Associazione hanno pari poteri e responsabilità sociali.

I membri del Consiglio Direttivo non votano l’approvazione del bilancio e le decisioni che riguardano le responsabilità del Direttivo.

Art. 12 – Funzioni dell’Assemblea Generale delle socie

All’Assemblea, organo sovrano dell’Associazione, compete: 

a) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

b) approvare la relazione annuale delle attività svolte e il programma di quelle da svolgere;

c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

d) deliberare sulle eventuali modifiche dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;

e) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

f) deliberare su ogni altro argomento attinente alla gestione sociale proposto dal Consiglio Direttivo oppure in seguita a richiesta delle socie.

Art.13 – Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria delle socie

La convocazione con l’Ordine del Giorno delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie avverrà entro 10 giorni dalla data prefissata con pubblicazione sul sito dell’Associazione, affissione della stessa nella bacheca del laboratorio di cucito dell’Associazione e comunicazione tramite mail o whatsapp a ciascuna socia.

La convocazione dell’assemblea Straordinaria, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta da un decimo delle socie che potranno proporre l’Ordine del Giorno.

In tal caso l’Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Ulteriori organi

Al verificarsi delle condizioni di legge, si prevede la nomina di un Organo di controllo e di un Organo di revisione.

Art. 15 – Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea Straordinaria delle socie. 

Le decisioni riguardanti eventuali modifiche allo Statuto dovranno avere il voto favorevole di almeno due terzi delle socie.

Art. 16 - Scioglimento dell’Associazione

In caso di estinzione e scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Generale, a maggioranza di ¾ delle socie, dispone la devoluzione del patrimonio della stessa nel rispetto della normativa vigente e previo parere positivo dell’Ufficio del Registro ad altri enti del terzo settore. L’Assemblea eleggerà un liquidatore/una liquidatrice. 

Art. 17 – Norme di chiusura

Per tutto quanto non specificatamente previsto in questo Statuto si applicano le norme previste dagli artt.14 ss del Codice civile e dal Codice del terzo settore, e in particolare quelle che riguardano le associazioni di promozione sociale. 

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria del 12 ottobre 2019.

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